In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al line di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.
Testo vigente dal 22 giugno 1954
