Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;302~art8 · fonte del testo