Chiunque, in una documentazione, prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista ((agli articoli 10-bis e 13)), o per il relativo rinnovo, e' punito nel caso abbia conseguito l'autorizzazione con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costiuisca reato piu' grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 febbraio 1992, n. 222

2

La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall'art. 23 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.

Testo vigente dal 22 luglio 2012

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