La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facolta' di riscuotere somme o di ritirare titoli valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi prestiti a termine e nelle forme di legge. Sono validi i pagamenti di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma. Le norme anzidette, in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art13 · fonte del testo