Art. 13 — Insequestrabilità e impignorabilità
Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 19 maggio 1983
