Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorita' giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilita' dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

Testo vigente dal 5 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-06;466~art12 · fonte del testo