Art. 11 — Efficacia della legge
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[1]La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e cessa di avere efficacia tre mesi dopo la fine dello stato di guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 21 agosto 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
