Art. 8 — Funzionamento degli organi amministrativi collegiali
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le adunanze degli organi amministrativi collegiali delle aziende e degli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938 XVI, n. 636, sono valide anche quando non vi possa intervenire, per effetto di servizio alle armi o al seguito delle Forze armate, il numero minimo dei componenti prescritto dalla legge o dallo statuto, purche' gli amministratori presenti non siano in numero inferiore a tre.
tolto: In caso diverso i poteri dell'organo amministrativo, per tutto il periodo in cui permane l'impossibilita' di convocazione, sono provvisoriamente assunti da un commissario, prescelto dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ove possibile, fra gli amministratori rimasti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art8 · fonte del testo