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I ruoli organici e gli stipendi dei funzionari ed impiegati governativi, civili e militari, la cui nomina allo impiego e' fatta per decreto Reale, possono essere modificati soltanto con leggi speciali. Possono pero' farsi per decreto Reale le soppressioni di posti e la creazione di posti nuovi, quando siano conseguenza della soppressione o della creazione di ufficio fatta in virtu' di poteri che per legge spettino al Governo e entro il limite della spesa approvata col bilancio.

Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;372~art2 · fonte del testo

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