Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita una indennita' mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza.

Testo vigente dal 31 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;455~art8 · fonte su Normattiva