Art. 13
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[1]Sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado 9° del gruppo B i funzionari appartenenti ai gradi 10° ed 11° e per la promozione al grado 11° nel gruppo C gli aiutanti del grado 12° dello stesso ruolo, i quali, alla data del decreto che indice lo scrutinio abbiano compiuto rispettivamente almeno 10 anni di servizio complessivo nei gradi 10° e 11° e 9 anni di servizio complessivo nei gradi 12° e 13°, tenuto conto dell'eventuale periodo di volontariato, delle abbreviazioni o riduzioni dei periodi minimi di anzianita' concessi dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami per promozione al grado 9° di gruppo B e per la designazione di anzianita' congiunta al merito per le promozioni al grado 11° di gruppo C, e che, a giudizio della Commissione di vigilanza, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 31 ottobre 1942-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
