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[1]Per l'esercizio della facolta' conferita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 270 dell'Ordinamento giudiziario non e' richiesto il consenso dei pretori inamovibili i quali, durante l'applicazione, possono, altresi', essere trasferiti, a giudizio del Ministro, in altra sede, per esigenze di servizio.

[2]La disposizione dell'art. 270 predetto si applica anche nei riguardi degli aggiunti giudiziari.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art8 · fonte del testo