L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitato funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici. ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".

Testo vigente dal 8 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;704~art2 · fonte del testo