Art. 8 — Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Testo vigente dal 6 aprile 1979
