Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".

Testo vigente dal 6 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art8 · fonte su Normattiva