Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture. L'uditore non puo' fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore della Repubblica.

Testo vigente dal 8 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;704~art1 · fonte del testo