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E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonche' il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della, legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Testo in vigore dal 29 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;680~art1 · fonte del testo