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I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1955, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

Testo in vigore dal 29 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;680~art2 · fonte del testo