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Dei posti aumentati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 13 maggio 1964 al 16 dicembre 2010
