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Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non puo' essere concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

Testo in vigore dal 13 maggio 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-11;264~art5 · fonte del testo