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Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente: "Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dalla attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202".

Testo in vigore dal 13 maggio 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-11;264~art6 · fonte del testo