Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i dattilografi ex combattenti od orfani di guerra, che a norma delle disposizioni in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 180, gli intervalli di tempo ai fini dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due anni".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
