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La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1967. Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 39.000.000 per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno numeri 1001, 1050, 1111 e 1160 per gli importi rispettivamente di lire 5.000.000, 2.000.000, 12.000.00 e 20.000.000. Alla spesa occorrente per la sua attuazione, prevista in lire 220.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
