[1]L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' cosi' modificato:

[2]Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;622~artunico · fonte del testo