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Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si puo' provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce Rossa italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi. In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti cinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi. Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborsera' alla Universita', per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione. Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, puo' essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze. La convenzione e' sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
