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Al personale di cui all'art. 1 sono estese in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al personale medesimo si applica; a decorrere dal 1 luglio 1955, la disposizione dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
