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A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'art. 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianita' per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrati di Corte di cassazione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
