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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1433~art7 · fonte del testo