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Per i tori, per i cavalli stalloni e per gli asini stalloni approvati per la monta per due anni consecutivi, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario del Comune, ove trattisi di tori e dal veterinario del deposito stalloni o da altro veterinario incaricato dal deposito stesso, ove trattisi di cavalli o di asini stalloni.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art11 · fonte del testo