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Con decreto Reale, su proposta, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5, potra' essere sancito l'obbligo della preventiva approvazione anche pei verri e per gli arieti destinati alla pubblica monta. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme di applicazione e le relative sanzioni, entro il minimo di lire 50 ed il massimo di lire 200 di ammenda.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art12 · fonte del testo