Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge e intese all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame nonche' per l'intensificazione di ogni attivita' interessante la produzione medesima, saranno stanziate le seguenti somme:

[2]nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste: esercizio 1939-40.................. L. 1.650.000 negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'agricoltura e dello foreste:

[3]per ognuno degli esercizi dal 1940-41 al 1948-49.. L. 30.000.000 esercizio 1949-50.................. » 27.650.000

[4]La quota di lire 1.650.000 relativa all'esercizio 1939-40 e' destinata alla concessione di maggiori contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni.

[5]Alla distribuzione della rimanente somma di L. 297.650.000 fra le diverse attivita' di carattere ordinario che debbono essere intensificate e le nuove maggiori attivita' di carattere straordinario, sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art15 · fonte del testo