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Allo scopo di assicurare la necessaria vigilanza sullo svolgimento delle maggiori attivita' a favore della zootecnia, prevista nella presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e' autorizzato ad assumere non piu' di quattro avventizi, con le modalita', alle condizioni e col trattamento del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di lire 40.000, che fara' carico, a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII, al capitolo 36 dell'esercizio 1939-40, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art17 · fonte del testo