Art. 1
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In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, e' dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto. Tale contributo e' destinato:
- a)alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;
- b)alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonche' alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4 del decreto Presidenziale 1 luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennita' di anzianita' del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
