Art. 2
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Per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto e' ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera b) del precedente art. 1. Per il periodo dal 1 gennaio 1956 in poi, il contributo e' assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2,37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera b).
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
