Art. 3
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Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 e' a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni. Il contributo stesso e' dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia ove prima del decorso di tale periodo siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto art. 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo e' destinato, e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
