Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Art. 4
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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1952. Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 953.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
