Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, e' mantenuto in vigore, con decorrenza, dal 1 gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo e' elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

Testo vigente dal 8 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;156~art4 · fonte su Normattiva