Art. 4
Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, e' mantenuto in vigore, con decorrenza, dal 1 gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo e' elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.
Testo vigente dal 8 marzo 1963
