Art. 7
[1]Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni - secondo i criteri seguenti:
- a)il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessita' del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;
- b)il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazione delle nuove voci retributive da assogettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennita' di cui all'articolo 5 a localita' di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1 gennaio 1961.
[2]La presente legge, munita' del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
[4]SEGNI
[5]FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo vigente dal 8 marzo 1963
