Le indennita' di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1 gennaio 1961, nella retribuzione alla quale e' riferito il contributo di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 8 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;156~art5 · fonte su Normattiva