Art. 5
Le indennita' di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1 gennaio 1961, nella retribuzione alla quale e' riferito il contributo di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 8 marzo 1963
