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[1]La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

[2]Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art10 · fonte del testo