Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.
[2]Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto Ministeriale.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
