Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, in tempo di pace possono essere chiamati in servizio per istruzione:
[2]1° ogni qualvolta venga richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita;
[3]2° quando vengano mobilitati i servizi cui essi sarebbero destinati in tempo di guerra;
[4]3° previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.
[5]Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere chiamati in servizio nei casi contemplati dalla legge n. 2987 del 29 gennaio 1885.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
