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Gli ufficiali della riserva navale che non siano provvisti di pensione vitalizia potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purche' abbiano soddisfatto ad ogni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art14 · fonte del testo