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[1]Saranno stabiliti dal ministro della marina corsi nor- normali d'istruzione per gli ufficiali di complemento, durante i quali detti ufficiali saranno considerati come richiamati in servizio attivo.
[2]E' fatta facolta' al ministro della marina di accogliere le domande di ufficiali, destinati ai quadri mobilitabili, per prestare un periodo di servizio attivo volontario, che non dovra' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre mesi. Durante tale periodo questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
