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[1]Gli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, ad eccezione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, quando siano chiamati in servizio attivo, hanno diritto alle indennita' giornaliere che saranno stabilite dallo speciale regolamento.
[2]Dette indennita' sono cumulabili con gli averi di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
