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[1]I quadri degli ufficiali della riserva navale comprendono:
- a)gli ufficiali provenienti dai quadri attivi dei differenti Corpi della R. marina;
[2]b)((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 GIUGNO 1913, N. 797));
- c)gli ufficiali della marina mercantile che soddisfino alle condizioni in seguito determinate.
Testo in vigore dal 5 agosto 1913 al 2 marzo 1918
