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[1]I quadri della riserva navale sono divisi in:

  • a)quadri mobilitabili;
  • b)quadri onorari.

[2]Appartengono ai primi gli ufficiali destinati, in caso di mobilitazione, all'esercizio di determinati servizi, sia nei dipartimenti e difese costiere, sia sulle unita' del naviglio sussidiario e di quello ausiliario.

[3]Appartengono ai secondi gli ufficiali della riserva navale i quali non trovano impiego nei quadri mobilitabili.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art3 · fonte del testo