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[1]I quadri mobilitabili sono determinati annualmente dal ministro della marina in base alle esigenze del servizio di guerra.

[2]Vi sono assegnati, di ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo del servizio militare e gli ufficiali di complemento. Vi possono essere inscritti, previa loro domanda, gli altri ufficiali provenienti dal servizio attivo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art4 · fonte del testo