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[1]Possono, in via eccezionale, essere inscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilita' nazionali che con l'esercizio o con la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerenze.

[2]Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 13 aprile 1918

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art5 · fonte del testo