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[1]Possono, in via eccezionale, essere inscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilita' nazionali che con l'esercizio o con la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerenze.
[2]Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 13 aprile 1918
