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[1]I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere inscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale);

[2](quadri onorari):

  • a)col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggio di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegate negli stessi viaggi; i capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso;
  • b)col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 2 marzo 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art6 · fonte del testo