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Gli ufficiali della riserva navale, durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi Corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dall'applicazione delle leggi e regolamenti che riguardano gli ufficiali del servizio attivo del loro Corpo e grado.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
