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Il personale di ruolo e quello salariato permanente e temporaneo, in attivita' di servizio presso la tenuta di San Rossore, e' trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Per il personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Testo in vigore dal 7 marzo 1957 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-21;32~art2 · fonte del testo